Vittoria contro società di recupero crediti: carenza di legittimazione attiva nelle operazioni di cartolarizzazione
Il Tribunale di Ivrea con sentenza 274/2026 del 18.02.2026 ha accolto integralmente l’opposizione a precetto proposta dal nostro assistito, dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria in un’operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999. La decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle cessioni di crediti in blocco, non è sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il cessionario deve fornire prova documentale specifica dell’inclusione del credito controverso nell’operazione di cessione. Nel caso di specie, la società opposta si era limitata a produrre il contratto di cessione senza gli allegati contenenti l’elenco dettagliato dei crediti trasferiti, depositato presso il notaio rogante. La sentenza ribadisce che l’onere probatorio della legittimazione attiva è rilevabile d’ufficio e costituisce questione preliminare che assorbe l’esame di ogni altra eccezione, garantendo così una tutela effettiva dei diritti del debitore ceduto.

