Art. 524 c.c. Cosa fare nel caso in cui il debitore rinunci all’eredità attiva?
L’art. 524 c.c. prevede che se taluno rinuncia ad un’eredità con danno dei suoi creditori questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino a concorrenza dei loro crediti.
Si tratta di un’azione di natura strumentale per il soddisfacimento del credito basata su due presupposti:
1) la sussistenza di una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare e persino eventuale o condizionata (Cass. 7557/22 e nel merito Trib. Biella 5.9.23 n.° 293 e Trib. Terni 10.11.22 n. 838);
2) l’esistenza di un “danno” per i creditori, che si verifica quando al momento dell’esercizio dell’azione i beni personali del rinunciante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; dunque, laddove sia dimostrata da parte del creditore l’idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, il debitore deve provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell’attore.
IL CASO
P.D.Z., parte attrice, cedeva il ramo d’azienda della propria attività di lavanderia a S.C., parte convenuta, la quale si obbligava al pagamento del prezzo di cessione in forma rateale e subentrava altresì nel contratto di locazione commerciale; la parte cedente non veniva
liberata dalla proprietà dei locali commerciali dall’obbligazione relativa ai canoni di locazione.
Parte cessionaria si rendeva inadempiente sia in relazione al pagamento del prezzo di cessione sia in relazione al pagamento dei canoni di locazione.
Parte attrice ha provato in giudizio la sussistenza due distinte ragioni di credito, la prima per il mancato pagamento del corrispettivo ancora dovuto per la cessione del ramo d’azienda, la seconda quale corrispettivo del contratto di locazione versato dall’attrice nella qualità di garante dell’adempimento del contratto e nella minor misura determinata dalla scrittura di transazione a tutto vantaggio anche della debitrice principale per il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il credito, in assenza di prova di fatto estintivo di parte convenuta, rimasta contumace, era accertato nella misura di euro 34.400,00. Parte attrice provava altresì che l’eredità era capiente e nulla deduceva parte convenuta sull’esistenza di altri beni di sua proprietà sui quali soddisfarsi.
Per l’effetto il Giudice adito, in accoglimento della domanda ex art. 524 c.c. dichiarava l’inefficacia della rinuncia nei confronti del creditore, legittimato ad agire esecutivamente sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato acquisisca la qualità di erede (Cass. 10.09.2021 n. 24524).

